Cassazione: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno se non gode delle ferie durante l’anno
Le ferie annuali devono essere godute dal lavoratore durante l’anno di competenza, mentre una volta che questo è decorso, il datore di lavoro non può imporre al dipendente di godere effettivamente delle ferie, ma sarà tenuto al risarcimento del danno.
E ciò in quanto le ferie hanno la funzione del recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore.
Quello delle ferie è diritto irrinunciabile, che riceve esplicita tutela dall’art.36 della Costituzione.
Nel caso deciso dalla sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n.1756/2016, il datore di lavoro è stato condannato a pagare al dipendente la somma di euro seimila a titolo di indennità sostitutiva per ferie e riposi non goduti durante il rapporto di lavoro.
Nel giudizio di merito al lavoratore è stato sufficiente affermare l’inadempimento dell’azienda, che non aveva assicurato attraverso una corretta programmazione del lavoro, il diritto alle ferie del lavoratore.
Nello specifico, il datore di lavoro aveva avvertito il lavoratore solo cinque mesi prima del suo collocamento a riposo della possibilità di utilizzare le ferie non godute.
Ma, a detta dei giudici, tale comportamento non vale ad escludere l’inadempimento del datore di lavoro, nella considerazione che la fruizione del periodo feriale è preordinato al recupero delle energie psico-fisiche in costanza del rapporto di lavoro e non alla fine del medesimo.
Da qui la indennità in favore del lavoratore, la quale, avendo natura risarcitoria, rimane soggetta al termine della prescrizione ordinaria.