Comunicazione del certificato di malattia al datore di lavoro
Con la sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Inps del certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di questo adempimento risulta pienamente legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.
Il lavoratore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato di malattia in forma cartacea ma non dall’obbligo di accertarsi che la procedura informatica abbia avuto esito regolare.
Il lavoratore ha l’obbligo di avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
Il certificato non può mai essere “retroattivo”: senza la sopra menzionata comunicazione il dipendente si trova scoperto per tutto il tempo in cui è rimasto a casa, anche se il medico dovesse attestare successivamente di averlo visitato.